Sorveglianza sanitaria e medico competente

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.

– Lavoratori fragili:

Considerate le indicazioni pervenute dagli Enti e dalle Società Scientifiche di riferimento (che hanno individuato come soggetti fragili, individui anziani e/o affetti da diverse patologie e quindi più a rischio di complicanze in caso di infezione da Sars-CoV.2), vista la circolare del Ministero della Salute n.

0014915-29/04/2020-DGPRE (che individua i lavoratori con età >55 anni come soggetti fragili), visto l’art. 12 punto 5 dell’all.6 del DPCM 26/04/2020, che prevede che “..il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità…e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della

privacy..”, il Medico Competente provvederà, alla segnalazione dei soggetti lievemente o particolarmente fragili per patologia, sulla base dei dati che gli perverranno dagli interessati e di eventuali ulteriori approfondimenti, mentre sarà compito dell’ufficio personale segnalare, sulla base dei dati anagrafici disponibili, i lavoratori con più di 55 anni di età.

Pertanto, posto che per tutti i lavoratori vanno applicate le misure di prevenzione e i protocolli per ridurre il rischio di infezione, per i soggetti fragili, non già posti in malattia dal loro Medico di Medicina Generale, si prevedono delle misure aggiuntive di tutela. Inoltre, ai sensi dell’art.83 c.1 del D.L. 34 del 19/05/2020:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

– Lavoratori già positivi:

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e dal certificato di idoneità alla ripresa del lavoro del Medico Competente.